Con il Regio Decreto Legge 15/2020, del 21 aprile, riguardante le misure urgenti complementari a sostegno dell’economia e dell’occupazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile, sono state approvate misure per ridurre i costi delle PMI e dei lavoratori autonomi e, tra queste, le misure riguardanti i contratti di locazione per uso diverso da quello abitativo, cioè vale adire i contratti di affito di locali commerciali.
Queste misure entreranno in vigore il 23 aprile 2020.
Approvazione della proroga del pagamento dell’affitto di locali commerciali.
La persona fisica o giuridica, affituario di locali commerciali in virtù di un contratto di locazione per un uso diverso da quello abitativo, in ossequio alle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 29/1994, del 24 novembre, che abbia i requisiti previsti dalla legge, potrà richiedere al locatore, (quando si tratta di una società o di un ente pubblico, o di una persona fisica o giuridica che possiede più di 10 proprietà urbane, esclusi i garage e locali di deposito, o una superficie costruita di oltre 1.500 m2), entro un mese dall’entrata in vigore di questo decreto legge, la proroga del pagamento dei canoni locatizi, sempre che le parti non abbiamo raggiunto preventivamente un accordo.
La proroga sul pagamento del canone di locazione è automatica e riguarda tutto il periodo di tempo dell’emergenza causato dal COVID-19. Non potrà, in ogni caso, eccedere i quattro (4) mesi.
Il pagamento dei canoni (prorogati), senza penali o intressi, si pagherà dal mese successivo da quello della conclusione dello stato di emergenza Covid-19 e sarà spalmato nei successivi 24 mesi.
Quando il locatore è una persona fisica. Regola esclusiva.
Il locatario, persona fisica o giuridica, titolare di un contratto di locazione per un uso diverso da quello abitativo, in cui il locatore non sia una società o entità titolare pubblico o di grandi dimensioni, e abbia i requisiti necessari, può richiedere, entro un periodo di 1 mese, dall’entrata in vigore del presente decreto, la proroga straordinaria del pagamento dell’affitto o una riduzione dello stesso, sempre che le parti non abbiamo raggiunto preventivamente un accordo.
Esclusivamente nell’ambito dell’accordo di cui sopra, le parti possono stabilire che il deposito cauzionale (fianza) previsto dall’articolo 36 della legge 29/1994, del 24 novembre, potrà essere utilizzato per il pagamento “totale o parziale” dei canoni mensili dovuti. Nel caso in cui le parti decidessero in tal senso, il locatario dovrà restituire al locatore, l’importo del deposito utilizzato entro un anno dalla conclusione dell’accordo o entro il periodo restante del contratto, se il termine è inferiore a un anno.
Quali sono i requisiti per la proroga?
Gli inquilini “autonomi e le PMI” dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
• Nel caso di lavoratori autonomi:
a) Essere iscirtto, alla data della dichiarazione dello stato di allarme dal regio decreto 463/2020, del 14 marzo, al regime previdenziale como autonomo.
b) Che l’ attività sia stata sospesa a seguito dell’entrata in vigore del regio decreto 463/2020, del 14 marzo, o per disposizione dell’autorità competente.
c) Nel caso in cui la tua attività non sia stata sospesa a seguito dell’entrata in vigore del regio decreto 463/2020, del 14 marzo, per la riduzione della fatturazione del 75% del mese di marzo rispetto al semestre anteriore.
Nel caso di PMI:
a) Che l’attività economica è stata sospesa a seguito dell’entrata in vigore del regio decreto 463/2020, del 14 marzo, o per disposizioni dell’autorità competente.
c) Nel caso in cui la tua attività non sia stata sospesa a seguito dell’entrata in vigore del regio decreto 463/2020, del 14 marzo, per la riduzione della fatturazione del 75% del mese di marzo rispetto al semestre anteriore.
Quali sono di documenti da apportare?
Il locatario deve presentare al locatore la seguente documentazione:
a) La riduzione dell’attività verrà inizialmente dichiarata presentando una autocertificazione in cui sia riportato l’effettiva riduzione del 75% del fatturato sulla base delle informazioni contabili interne.
b) La sospensione dell’attività sarà certificata mediante un documento rilasciato dell’Agenzia dell’entrate o dell’Amministrazione tributaria locale.
Infine, la norma prevede che se un locatario godesse indebitamente di tali benefici senza averne i requisiti, sarà responsabile per i danni e le spese prodotti.
Scrivi un commento