Il governo delle Isole Canarie ha approvato, con decreto legge 4/2020 del 2 aprile, le misure straordinarie di natura economica, finanziaria, fiscale e amministrativa per affrontare la crisi economica causata dal COVID-19, tra le quali ricordiamo quella misura A FAVORE DEGLI AUTONOMI, di cui all’articolo 3 del citato decreto.

Al fin di chiarire l’intervento legislativo del Governo delle Canarie occorre rilevare, prima di tutto, che l’articolo 17 del regio decreto 8/2020 del 17 marzo, riconosce agli “Autonomi” una prestazione straordinaria, il cui importo è stato calcolato applicando il 70% sulla base contributiva minima. Ad oggi, la prestazione straordinaria (70% su 945,00 circa) è pari in media a € 660,00 al mese per ogni autonomo che abbia soddisfatto i requisiti previsti dalla normativa.

Ciò detto, il Governo delle Canarie ha deciso di concedere, agli autonomi residenti nelle Isole Canarie obbligati a chiudere i propri locali e, di conseguenza, a sospendere l’esercizio dell’attività economica per forza maggiore, un ulteriore prestazione di carattere straordinario il cui importo sara calcolato applicando il 30% sulla base contributiva minima. Cosi facendo, gli autonomi residenti in Canaria godranno di una prestazione pari al 100% della base contributiva minima che per il 2020 è di circa 1.000,00€.

La procedura per richiedere tali aiuti (scadenza dei termini di presentazione) è indicata nel docuemento amminitrativo (ORDEN) del 21 aprile 2020, e nella risoluzione del 27 aprile 2020, del direttore del servizio per l’impiego delle Isole Canarie.

Il Governo delle Canarie ha riconosciuto, cosi, al lavoratore autonomo residente nelle Isole Canarie un ulteriore sostegno economico-finanziario di carattere straordinario per la cessazione dell’attività prevista dall’articolo 17 del regio decreto legge 8/2020 del 17 marzo.

BENEFICIARI

Potranno godere di tali benefici gli autonomi che soddisfano le seguenti condizioni:

a) Essere inscritto e (quindi versare come contributo previdenziale la cuota di autonomo), alla data della dichiarazione dello stato di allarme, al regime speciale dei lavoratori autonomi o autonomi (RETA), al regime speciale per i lavoratori agricoli autonomi, al regime speciale della previdenza sociale dei lavoratori marittimi.

b) aver dovuto chiudere l’attività commerciale per disposizione di legge di cui all’articolo 10 del regio decreto 463/2020, del 14 marzo (per causa di forza maggiore);

c) Dimostrare, apportando un apposito certificato, di non avere debiti con le varie istituzioni pubbliche (agenzie delle entrate statali, regionali e previdenziali).

b) Svolgere la propria attività professionale e avere il proprio domicilio fiscale nel territorio della Comunità autonoma delle Isole Canarie.

c) Rispettare gli obblighi stabiliti in generale nell’articolo 14 della LGS.

d) Essere registrato nel Sistema di Gestione Economica e Finanziaria del Governo delle Isole Canarie (SEFLOGIC), ed essere in possesso del certificato elettronico.

SOTTO IL PROFILO SOGGETTIVO, NON POSSONO GODERE DI TALE BENEFICIO GLI AUTONOMI LA CUI L’ATTIVITÀ NON È STATA SOSPESA DIRETTAMENTE AI SENSI DEL DECRETO REALE 463/2020, DEL 14 MARZO.

ESCLUSIONI

Sono escluse da tale beneficio i seguenti autonomi:

a) A coloro i quali la Società mutua collaboratrice della sicurezza sociale non ha riconosciuto il diritto alle prestazioni straordinarie per la cessazione dell’attività come previsto e regolato dall’articolo 17 del regio decreto legge 8/2020, del 17 marzo.

c) A coloro i quali abbiano sofferto una chiusura dell’attività economica e la stessa non rientra tra quelle sospese dall’articolo 10 del regio decreto 463/2020 del 14 marzo.

d) Gi autonomi che svolgono attività escluse in forza degli articoli 1 del Regolamento (UE): n. 1407/2013, della Commissione, n. 717/2014, della Commissione e n. 1408/2013, della Commissione, e che sono specificate nell’Allegato 2 dell’Ordine del 21 aprile 2020.

IMPORTO DELLA CONCESSIONE:

L’importo della sovvenzione sarà determinato applicando il 30% alla base regolatoria, calcolata in conformità con le disposizioni dell’articolo 339 della legge generale sulla sicurezza sociale, approvata dal regio decreto legislativo 8/2015, del 30 ottobre. Quando il periodo di contribuzione minima non è accreditato per avere diritto alla prestazione, l’importo della prestazione sarà pari al 30% della base contributiva minima.

l termine di presentazione delle richieste è di due (2) mesi, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Isole Canarie: dal 6 maggio al 6 luglio.Per ulteriori chiarimenti potete contattare direttamente lo Studio.