Il 9 luglio 2021 è stata pubblicata nel BOE (Bollettino ufficiale dello Stato spagnolo) la legge 11/2021 riguardante le nuove misure in materia di prevenzione e di lotta contro la frode fiscale tra le quali alcune di carattere fiscali introdotte in materia di locazione di beni immobili destinati a civile abitazione. In particolare, il legislatore ha eliminato il beneficio fiscale della riduzione del 60% della base imponibile su cui viene calcolata l’imposta da versare all’erario quando non sono stati dichiarati correttamente i canoni percepiti dall’inquilino o siano stati computati costi non deducibili.
Ricordiamo che l’articolo 23.2 della legge sull’IRPF concedeva al contribuente il diritto a ridurre il reddito netto del 60% solo per i canoni locatizi dichiarati dal proprietario.
In merito all’interpretazione della suddetta norma, l’Agenzia delle entrate spagnola, in varie occasioni, non ammetteva la riduzione in quanto, secondo il proprio criterio, il contribuente aveva omesso volontariamente di dichiarare tali redditi. Di conseguenza, il contribuente, a seguito di un accertamento fiscale, perdeva il diritto al beneficio fiscale in esame.
Tuttavia, la Suprema Corte, con la sentenza 3264/2020 del 15 ottobre, aveva interpretato l’art. 23.2 nel senso di concedere tale beneficio fiscale anche quando il locatore non avesse indicato i canoni (o alcuni) nella propria dichiarazione, a condizione di regolarizzare la base imponibile indicando i canoni accertati o eliminando costi non deducibili nel momento in cui l’agenzia dell’entrate avesse iniziato una verifica fiscale.
Tutto ciò ha generato delle incongruenze tra la l’orientamento giurisprudenziale e la interpretazione del fisco fino all’entrata in vigore della presente disposizione normativa che ricordiamo non può applicarsi retroattivamente, ragion per cui troverà applicazione a partire dall’esercizio 2021. Per gli esercizi precedenti sarà vigente l’interpretazione della corte suprema.
In definitiva, con la modificazione legislativa in esame, il contribuente potrà beneficiare della riduzione del 60% della base imponibile netta a condizione che non sia stata oggetto di verifica fiscale. In caso contrario, (cioè nel caso di avvio di un accertamento fiscale sui redditi) il contribuente non potrà godere di tale riduzione.
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